Art. 4.

      1. Le condizioni generali della polizza di assicurazione per la responsabilità civile

 

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sono approvate e modificate con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
      2. Per i contratti assicurativi vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, le nuove norme contrattuali si applicano alla prima scadenza contrattuale successiva alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1.